Estinzione anticipata cessione del quinto: è possibile ? Quando si e quando no

Estinzione anticipata cessione del quinto: è possibile ? Quando si e quando no

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione fa parte dei finanziamenti non finalizzati (ovvero non è necessario specificare le motivazioni per cui si richiede la somma in prestito), per cui nonostante funzioni per certi versi in modo differente rispetto ai normali prestiti personali tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione (a causa del coinvolgimento dei datori di lavoro e della procedura da seguire) non incontra nessuna limitazione per la sua estinzione anticipata.

Tuttavia va posta particolare attenzione nel momento in cui si dovesse decidere di procedere nella richiesta del conteggio per l’estinzione anticipata, anche perché a partire dal 2010, a seguito dell’intervento della Banca di Italia che ha voluto maggiore trasparenza e chiarezza nei contratti con conseguente eliminazione di alcune clausole eccessivamente penalizzanti fino ad allora, c’è stato un bel cambiamento.

Infatti l’estinzione anticipata della cessione del quinto dello stipendio normalmente risultava davvero poco conveniente a causa della mole delle spese accessorie che al momento dell’estinzione venivano richieste, e che finivano con l’imporre la restituzione di somme addirittura superiori a quelle effettivamente ricevute nonostante fossero stati stornati gli interessi non maturati. La Banca di Italia ha imposto l’eliminazione di queste clausole, per cui le banche non possono più richiedere il pagamento delle spese accessorie relative alla parte di ammortamento di cui non si beneficia in virtù dell’estinzione anticipata.

Perché bisogna comunque porre attenzione? Perché, soprattutto nei mesi successivi all’approvazione di queste modifiche da parte della Banca d’Italia, è capitato che le finanziarie o le banche adottassero comunque i vecchi contratti, ma ciò non preclude l’accesso alle nuove disposizioni da parte di coloro che hanno ottenuto una cessione del quinto dello stipendio.

Tra l’altro nel caso in cui dovesse sorgere il dubbio che il conteggio di estinzione non sia equo, è sempre bene inviare un reclamo all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), che deve essere fatto sull’apposito modulo scaricabile sul sito dello stesso ABF. Comunque in conclusione, prima di firmare il contratto di cessione del quinto dello stipendio bisogna controllare che questo si sia uniformato alle nuove modalità imposte a partire dal 2010, e nel caso in cui si debba decidere se procedere all’estinzione anticipata bisogna sempre considerare il peso delle sostanziose spese accessorie. Se la motivazione della richiesta di estinzione è legata al cambio di datore di lavoro, non c’è bisogno di procedere in questo senso poiché basta che venga effettuata la comunicazione dell’esistenza del contratto al nuovo datore di lavoro.

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